Il compenso del CTU

Il compenso del CTU

La liquidazione del compenso del CTU è disciplinata dagli artt. 49 ss. DPR n. 115/2002, che determinano i criteri generali di liquidazione, e dal DM 30/5/2002, che fissa la misura degli onorari.
Tale liquidazione va fatta con decreto motivato e provvisoriamente esecutivo ex art. 168 DPR n. 115.
Vi sono tre modalità possibili di liquidazione del compenso (ex art. 49 comma 2 DPR n. 115):

1) Per alcune consulenze gli onorari sono fissi, essendo predeterminata in modo rigido la misura del compenso.
2) Per altre consulenze, gli onorari sono variabili tra un minimo ed un massimo previsto dalla norma, con riferimento a due valori monetari indicati, ovvero a due percentuali del valore di stima effettuato, spettando poi al giudice, sulla base della difficoltà, completezza e pregio dell’attività (così come sancito dall’art. 51 comma 1 DPR n.115/2002) optare per la concreta indicazione del compenso. Poiché la determinazione degli onorari variabili a percentuale prevede aliquote differenziate per scaglioni di valore, non vanno applicate le sole aliquote corrispondenti al valore massimo della controversia. Occorre procedere alla scomposizione del valore oggetto dell’accertamento, in modo che la percentuale del primo scaglione vada applicata al primo importo risultante dalla scomposizione, la percentuale del secondo scaglione va applicata sulla parte eccedente l’importo del primo scaglione, la percentuale del terzo scaglione va applicata sulla parte eccedente l’importo del secondo scaglione e così via sino all’ultimo importo risultante dalla scomposizione.
Laddove il valore della controversia superi lo scaglione più alto, lo scaglione massimo di valore configura comunque un limite non superabile (Cass. n. 7852/1997).
3) Per tutte le consulenze per le quali non è previsto un diverso criterio di calcolo, vige invece il criterio residuale degli onorari a tempo, che prevede il pagamento per unità di tempo: le VACAZIONI.
Ogni vacazione corrisponde a 2 ore di lavoro e per ogni giorno di lavoro non possono essere liquidate più di quattro vacazioni (ex art. 4 L. n. 319/1980).
Attualmente ed ai sensi dell’art. 1 DM 30/5/2002, la prima vacazione è liquidata in € 14,68 (per prima vacazione deve intendersi solo quella che segna l’inizio dell’attività del CTU, non quella che segna l’inizio di ogni singola giornata lavorativa: Cass. n.857/1968), mentre le successive in € 8,15.

Nel caso di onorari fissi o variabili, gli stessi attengono anche alla stesura della relazione, all’esame degli atti, alla partecipazione alle udienze e ad ogni altra attività necessaria all’espletamento dell’incarico (art. 29 D.M. 30/5/2002 ed in ragione dell’omnicomprensività del compenso).

Gli onorari:
– possono essere aumentati sino al 100% per le prestazioni di eccezionale importanza e sino al 20% in caso di urgenza dichiarata dal giudice (artt. 52 comma 1 e 51 comma 2 DPR n. 115/2002);
– sono ridotti in caso di ritardo nel deposito dell’elaborato (art. 52 comma 2 DPR n. 115/2002);
– in caso di incarico a diversi CTU per accertamenti distinti, a ciascun consulente spetta autonomamente il compenso secondo la liquidazione propria della consulenza espletata; mentre nel caso di perizia collegiale, il compenso è determinato sulla base di quello che sarebbe spettato al singolo consulente, aumentato del 40% per ciascun componente del collegio (art. 53 DPR n. 115/2002).

Deve poi escludersi radicalmente il diritto al compenso del consulente in tutti i casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente utilizzabile nell’ambito del processo, perché non conferente all’incarico conferito o perché svolta con l’inosservanza di norme sanzionate da nullità (cfr. Cass. n. 234/2011 e Cass. n. 7632/2006, che superano il precedente contrario di Cass. n. 3070/1988).

Il cosiddetto “supplemento di perizia”:
– non consente alcun ulteriore compenso, nel caso si imponga per il chiarimento di lacune o inesattezze della perizia;
– richiede un ulteriore compenso se è volto ad una spiegazione del precedente giudizio tecnico, con illustrazione delle fasi e modalità dell’opera svolta e con ulteriore dispendio di attività utile all’economia della causa; ovvero ad attività
ulteriore ed estranea rispetto a quella già espletata e remunerata.

Se l’indagine si è articolata in una pluralità di quesiti conferiti in un incarico unitario:
– il compenso è dovuto per ogni singolo accertamento se si tratta di accertamenti tra loro distinti ed autonomi;
– l’incarico deve invece essere considerato unico nel caso gli accertamenti non siano autonomi, ma necessariamente preordinati alla soluzione di un’unica questione (Cass. n. 12027/2010).

Il sistema di liquidazione del compenso del CTU è oggettivamente modesto con riferimento al criterio delle vacazioni e ad alcuni onorari fissi. Viene comunque ritenuto non illegittimo sotto il profilo dell’inadeguatezza dei compensi e del loro divario con i compensi previsti per analoghe prestazioni dalle tariffe professionali. Ciò si basa sul presupposto che l’incarico peritale costituisca un munus publicum non assimilabile all’esercizio della libera professione (cfr. Cass. n. 7905/1990), pur se occorre comunque “assicurare un ragionevole risultato economico in funzione del tempo e dell’impegno prestato” (Cass. n. 18070/2012).

E le spese ?

Il CTU ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere l’incarico, senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice, ma ferma la valutazione del giudice stesso circa la reale necessarietà della spesa (art. 56 DPR n.115/2002).
L’indennità di viaggio e di soggiorno, in caso di trasferta fuori dal luogo di residenza, è prevista in via generale dall’art. 49; tuttavia, la liquidazione non può essere effettuata secondo i criteri fissati per le trasferte dei funzionari dello Stato dalla legge n. 417/1978, implicitamente richiamata dall’art. 55 comma 1 ma ora abrogata dalla L. n. 266/2006.
Anche per le spese relative alle attività strumentali svolte dai prestatori d’opera di cui il CTU sia stato autorizzato ad avvalersi, trovano applicazioni le misure degli onorari previsti dagli artt. 50-56 DPR n. 115/2002 (Cass. n. 10978/2012).

E il fondo spese ?

Una problematica che talvolta si pone è quella dell’omessa corresponsione del fondo spese al CTU, ad opera del soggetto a ciò onerato a seguito di provvedimento del giudice.
A stretto rigore, il CTU non può rifiutarsi di adempiere all’incarico laddove il fondo spese non sia stato versato dalla parte, come non può rifiutarsi di accettare l’incarico o di adempiere all’incarico ricevuto qualora il giudice non disponga l’anticipo.

Va poi segnalato che:
– la domanda di liquidazione delle spettanze degli ausiliari del giudice deve essere presentata a pena di decadenza trascorsi 100 giorni dal compimento delle operazioni (art. 71 comma 2 DPR n.115/2002), e tale norma non è costituzionalmente illegittima (Corte Cost. n. 306/2012);
– magistrati e funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subìto dall’erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa (art. 172 DPR n. 115).

Infine:
– poiché la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti, l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve
gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza (Cass. nn. 6199/1996, 20314/2006, 23586/2008, 28094/2009);
– il fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto l’onere della relativa corresponsione in tutto o in parte a favore di una delle parti, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del CTU ( l’eventuale ripartizione del compenso tra le parti è infatti rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse, e quindi ai fini del regresso, ma non nei confronti del CTU).