L’ammissione, i quesiti, la nomina

L’ammissione

Spetta al giudice:
– valutare se e in che limiti gli occorra l’ausilio di un consulente;
– indicare e delimitare il compito del consulente con la formulazione dei quesiti.

Solo in limitati e residuali casi il giudice è tenuto ad una nomina obbligatoria, come:
– nelle cause per sinistri marittimi, ove la nomina del CTU è obbligatoria qualora la causa presenti questioni tecniche (cfr. artt. 599 e 600 cod. nav.);
– nelle cause di primo grado relativamente a domande previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici (cfr. art. 445 c.p.c.), mentre la nomina resta facoltativa in appello.

Trattandosi di attività integrativa di quella del giudice può essere ammessa anche d’ufficio:
– su richiesta delle parti, che possono suggerire il testo di eventuali quesiti;
– mediante le cosiddette perizie stragiudiziali, il cui solo scopo è richiamare l’attenzione del giudici sui profili tecnici della controversia la cui soluzione eventualmente è da demandare al consulente.
Deliberata l’ammissione, la scelta del consulente deve essere fatta:
– tra esperti di «particolare competenza tecnica»;
– «tra le persone iscritte in albi speciali» del tribunale.

I quesiti e la nomina

La nomina del CTU avviene contestualmente alla formulazione dei quesiti (l. n. 69/2009 all’articolo 191 c.p.c.) al fine di consentire un reale contraddittorio con le parti ed il perito stesso su tali quesiti.

Il quesito può essere modificato all’udienza di giuramento.

L’individuazione del nominativo del consulente va fatta, nella normalità dei casi, nell’ambito degli iscritti all’Albo del Tribunale, ai sensi dell’art. 22 comma 1 disp. att. c.p.c.
Tale obbligo non vale peraltro, secondo la tesi prevalente:
– né nel caso di nomina dell’ausiliario del giudice nelle procedure esecutive immobiliari, parlando la legge in proposito di “esperto” (cfr. artt. 568, 569 e 576 c.p.c., 173 bis disp. att. c.p.c.), non di vero e proprio “consulente tecnico d’ufficio”;
– né nel caso di nomina dell’ausiliario del giudice nelle procedure fallimentari, sempre in ragione del disposto letterale che parla di “stimatore” (cfr. artt. 172 e 204 L.F.) e non di “consulente tecnico d’ufficio”.

Al di fuori di tali ipotesi, il giudice che intenda nominare un consulente iscritto in un Albo di un diverso Tribunale o non iscritto in alcun albo, è tenuto a “sentire il Presidente ed indicare nel provvedimento i motivi della scelta” (art. 22 c. 2 disp. att. c.p.c.).
Inoltre, a seguito della modifica dell’art. 23 disp. att. cpc, il Presidente deve vigilare affinché “senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall’ufficio”.

Gli artt. 61 e ss c.p.c. disciplinano la fase del conferimento dell’incarico e il ruolo del consulente come ausiliari.

Il consulente iscritto all’Albo non può rifiutare l’incarico (salvo il diritto di astensione per giusti motivi) e presta giuramento.
Il Consulente iscritto all’Albo, ai sensi dell’art.63 c.p.c., ha l’obbligo di prestare l’incarico, salvo sia autorizzato ad astenersi dal giudice (ex art. 192 comma 2 c.p.c.) per la ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 192, 63 e 51 c.p.c., a pena di violazione dell’art. 366 c.p. (reclusione fino a 6 mesi).

Il consulente NON iscritto, sempre ai sensi dell’art. 192 comma 2 c.p.c., può rifiutare l’incarico, purché comunicato almeno 3 giorni prima dell’Udienza di comparizione.