Principi fondamentali

Principi fondamentali

Principio di disponibilità della prova (art 115 c.p.c.)

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Principio di libera valutazione della prova (art 116 c.p.c.)

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte delle parti, dal rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni, dal contegno delle parti nel processo.
Questa norma riguarda direttamente il CTU in quanto ausiliario del giudice.
La norma introduce la distinzione tra prove liberamente valutabili e prove legali che vincolano il giudizio del giudice.