La CTM

La CTM (Consulenza Tecnica in Mediazione)

Nella procedura di mediazione è stata prevista la possibilità di avvalersi di figure che possiedono specifiche competenze tecniche, evitando che possa sfumare l’accordo a causa di mancate conoscenze tecniche al tavolo di mediazione.
L’intervento di un “esperto” è utile, necessario ed a volte indispensabile per il buon esito dell’incontro di mediazione.
Tale intento è di tutta evidenza se ci si sofferma ad analizzare l’art. 8, ai comma 1 e 4, del D.Leg.vo n. 28/2010, che sebbene modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, non ha intaccato la parte che riguarda i commi analizzati:

  • L’organismo di conciliazione “nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, può nominare uno o più mediatori ausiliari” (Art. 8 comma 1);
  • “Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali” (Art. 8 comma 4).

E’ quindi la possibilità che si aggiunga al tavolo di mediazione questo consulente tecnico, anch’egli terzo ed imparziale come il Mediatore, che presta la propria opera fornendo risposta ai quesiti tecnici a lui posti ad al quale è imposto il dovere di riservatezza.

Il segreto professionale è sancito dall’art.9 del D. Leg.vo n. 28/2010, non modificato dalla Legge n.98/2013, ovvero: “Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.”

Quando può essere utile la CTM

– quando la materia è molto tecnica: controversia sanitaria, divisione ereditaria o immobiliare, controversia banca cliente basata su anatocismo e superamento del tasso soglia, valutazione di quote societarie, valutazione dell’esecuzione di un appalto edile, ecc.;
– quando il mediatore, di sua iniziativa o sollecitato dalle parti, ritiene opportuno l’intervento di un tecnico per focalizzare, “quantificare” punti essenziali della controversia.

Chi decide di attivare una CTM

In mediazione le parti sono sovrane, quindi la decisione di attivare una CTM spetta a loro (anche perché sono loro a pagare le spese relative), in genere però su suggerimento degli avvocati che le assistono o del Mediatore.

Come e da chi è individuato l’esperto e in base a quali criteri ?

In mediazione le parti sono sovrane, quindi loro possono optare per un esperto di propria fiducia (anche non iscritto negli albi di un tribunale (è opportuno che la scelta cada su un esperto iscritto negli albi del Tribunale territorialmente competente), ma in questo caso si è fuori dalla fattispecie prevista dall’art.8. c.4 e, difficilmente, la perizia verrebbe presa in considerazione da un magistrato).

Le possibilità di scelta del perito sono molteplici: di comune accordo tra le parti o tra i periti delle parti, in una rosa di nomi, da parte del Mediatore, dell’organismo. A questo, tuttavia, spetta la decisione finale, che cadrà su un professionista con esperienza specifica nella materia del contendere.

La nomina

Per analogia al disposto dell’art. 8, c1, ultimo periodo (nomina di comediatori), è l’organismo di mediazione, e non il Mediatore, a nominare il consulente (in questo modo rimarcando ancor di più la terzietà del Mediatore).

Il Mediatore ne darà comunicazione alla segreteria dell’organismo e questi al responsabile. Quest’ultimo provvederà a contattare il tecnico e, ottenutane disponibilità e preventivo di spesa, previa accettazione di quest’ultimo dalle parti, gli conferirà l’incarico.

La formulazione del quesito e la durata della consulenza

Le parti e gli avvocati, concorderanno:
– l’oggetto della perizia (quesito) ed il termine entro cui andrà redatta;
– i documenti da consegnare al tecnico (eventualmente autorizzandolo a procurarsene di ulteriori),
– la possibile nomina di consulenti di parte e di un eventuale ausiliario del perito;
– la consegna della bozza della relazione alle parti / loro consulenti e l’indicazione di un periodo di tempo, entro cui questi possono effettuare eventuali osservazioni, prima del deposito della perizia presso la segreteria dell’organismo;
– la riservatezza della perizia o, invece, la possibilità di un utilizzo di essa in un successivo eventuale giudizio (ferma restando la riservatezza delle dichiarazioni eventualmente effettuate dalle parti al perito);
– la quantificazione dei costi da parte del perito prima del conferimento dell’incarico.
Se si tratta di mediazione delegata, può essere il magistrato ad indicare gli elementi della controversia ed i limiti entro cui far svolgere la CTM.

Il compenso

Le modalità per stabilire il compenso possono essere indicate nel regolamento dell’organismo, altrimenti si chiederà al tecnico di quantificarlo per ottenere poi l’assenso delle parti. Il tecnico può anche chiedere di essere pagato prima di iniziare la consulenza. Le parti hanno responsabilità solidale nel pagamento della parcella.

Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, OBBLIGATORIAMENTE IN FORMA SCRITTA O DIGITALE, al momento del conferimento dell’incarico stesso, nella forma di un preventivo di massima, con il quale il professionista deve rendere noti alle parti OBBLIGATORIAMENTE IN FORMA SCRITTA O DIGITALE (Legge 04/08/2017 n. 124) il grado di complessità dell’incarico, tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell’espletamento dell’incarico, gli estremi della polizza assicurativa.

Il preventivo da presentare alle parti dovrà inoltre:
– stabilire il compenso in relazione all’importanza dell’opera;
– indicare tutte le voci di costo per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti.

L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

Come si svolge la consulenza

Criterio di base (soprattutto in vista di un utilizzo della perizia in un successivo eventuale giudizio), rispettare il principio del contraddittorio. Cioè: eventuale nomina di consulenti delle parti, consegna della bozza a queste ultime, deposito di eventuali osservazioni.

L’efficacia della perizia

La perizia è una dichiarazione di scienza, i cui effetti possono rimanere confinati nella mediazione, fornendo alle parti un ulteriore elemento, qualificato, per comprendere meglio i termini della controversia. Oppure, la perizia può essere esibita nell’eventuale successivo giudizio.

La mediazione è una procedura stragiudiziale (quindi, separata dal processo) di soluzione delle controversie e le parti tutte insieme possono autorizzare espressamente l’utilizzo dei documenti, tra cui la perizia, al di fuori della procedura di mediazione, cioè nell’eventuale processo seguito a quest’ultima, con il vantaggio di avere un risparmio in termini di costi e di tempo.

Affinché la perizia del CTM sia utilizzabile in giudizio, devono essere rispettate tre condizioni:
– la scelta del consulente tra i periti iscritti nell’albo presso un Tribunale,
– il rispetto del contraddittorio,
– l’assenza del riferimento a eventuali dichiarazioni delle parti in mediazione fatte al consulente.