I poteri

I poteri

La giurisprudenza ha fornito un’interpretazione molto ampia dei poteri del CTU, forzando il dato letterale dell’art. 194 comma 1 c.p.c., secondo il quale il consulente “può essere autorizzato dal giudice a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni dai terzi”.

Il consulente che necessiti di assumere informazioni da terzi non ha bisogno di alcuna autorizzazione se le notizie riguardino fatti secondari della controversia: diversamente, trattandosi di fatti costitutivi, sarà necessario che le parti li abbiano dedotti e provati.
Quanto ai documenti non già acquisiti al processo, il consulente potrà esaminarli purché essi siano reciprocamente comunicati alle parti, per il rispetto del principio del contraddittorio.
Si ritiene infatti che il CTU possa assumere informazioni senza bisogno di autorizzazione del giudice, solo quando le stesse tendono ad accertare fatti strettamente accessori, costituenti presupposti tecnici necessari per rispondere ai quesiti posti; nel caso gli accertamenti del CTU sconfinassero da tali limiti, essi sarebbero nulli e privi di qualunque valore probatorio, neppure indiziario.
In ogni caso, nello svolgimento delle operazioni il CTU è pubblico ufficiale, e pertanto fanno fede fino a querela di falso le verbalizzazioni circa informazioni ricevute e fatti accaduti in sua presenza (cfr. Cass. n.14652/2012).

Similmente, quando le “informazioni” di cui all’art. 194 c.p.c. provengono da documenti non prodotti in giudizio, gli stessi possono essere utilizzati dal CTU solo se ciò avviene nel contraddittorio tra le parti, se è indicata la fonte di acquisizione, se sono utili ai fini della decisione e se si tratta di documenti rilevanti dal punto di vista strettamente tecnico al fine di dimostrare fatti accessori e secondari, non direttamente posti a fondamento delle domande e delle eccezioni (cfr. Cass. n. 19816/2013, Cass. n. 14577/2012, Cass. n. 14549/2010, Cass. n. 3191/2006, Cass. n. 9060/2003, Cass. n. 5422/2002, Cass. n. 3343/2001).
Ad esempio:
– documentazione relativa alla certificazione catastale ed alla regolarità urbanistica dell’immobile oggetto di divisione secondo Cass. n. 14577/2012;
– cartelle cliniche, radiografie e mappe catastali.

In merito alla possibilità per il CTU di utilizzare documentazione non agli atti si possono citare:
– l’art. 198 comma 2 c.p.c. in tema di consulenza contabile, ove è previsto che il consulente “sentite le parti, e previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi, tuttavia, senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione”;
– l’art. 121 comma 5 D.Lgs. n. 30/2005, cd. Codice della proprietà industriale, che statuisce come “nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d’ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente”.

Laddove poi il CTU utilizzasse documenti al di fuori delle limitazioni sopra esposte, l’elaborato peritale sarebbe inficiato da nullità, pur se da nullità relativa ex art. 157 comma 2 c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato ove non tempestivamente fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.

Quanto all’efficacia probatoria dei chiarimenti resi dalle parti al CTU e dalle informazioni da lui assunte da terzi, i chiarimenti resi non hanno valore confessorio o negoziale, mentre le informazioni non possono essere considerate vere e proprie prove testimoniali. In un caso e nell’altro, si è in presenza di elementi aventi valore meramente indiziario di argomento di prova, rientranti nelle cosiddette prove atipiche (Cass. n. 14652/2012).
Relativamente al valore probatorio degli accertamenti e delle risposte fornite dal consulente oltre l’ambito dei quesiti affidatigli, pur in materia attinente e comunque non estranea all’oggetto dell’indagine peritale, dottrina e giurisprudenza (cfr. Cass. n.11594/2006, Cass. n. 5965/2004) parlano di argomenti di prova, ed in particolare di prova atipica.